Appennino News

Modifiche alla Legge 157/92 relative al divieto di uso e porto delle munizioni al piombo nelle zone umide – Nessuna novità per le Aree Protette e i Siti della Rete Natura 2000

La legge n. 136 del 9 ottobre 2023 ha introdotto alcune novità relative all’uso e al trasporto delle munizioni al piombo nelle aree umide o in prossimità di esse. Tuttavia le nuove disposizioni non modificano il divieto all’uso delle munizioni al piombo nelle Aree Protette e nei Siti della Rete Natura 2000.

Le nuove disposizioni prevedono quanto segue:

  • nelle zone umide di importanza internazionale previste dalla Convenzione di Ramsar (al momento nessuna di queste aree è istituita in Regione Piemonte)
  • nelle zone umide ricadenti all’interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale, dove l’attività venatoria è comunque già vietata
  • alle zone umide ricadenti nei aree della Rete Natura 2000: siti di interesse comunitario (SIC/ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS). Per queste aree era già in vigore il divieto di utilizzo di munizioni al piombo per effetto delle Misure di conservazione

La nuova norma ha modificato l’articolo 31 della legge nazionale 157 dell’11 febbraio 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, aggiungendo dopo il comma 1 altri tre commi:

1-bis. Chiunque, nell’esercizio dell’attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all’1 per cento in peso all’interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.
1-ter. Ai fini dell’applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:
a) zone umide d’importanza internazionale riconosciute e inserite nell’elenco della Convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);
c) zone umide ricadenti all’interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.
1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attività diverse dall’attività di tiro.

La sanzione amministrativa per chi utilizza munizionamento al piombo nei siti di Rete Natura 2000 del Piemonte è piuttosto salata: 1.010 euro, secondo quanto prevede il Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità (Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 – art 55 comma 15).

Da tempo è nota la pericolosità del piombo per la salute umana e animale. Alla luce delle continue ricerche sugli effetti del metallo pesante si è infatti appurato che può provocare una grave forma di avvelenamento conosciuta con il nome di saturnismo (da saturno, nome che gli antichi alchimisti davano al piombo), una malattia che può essere sia acuta che cronica. Una volta assorbito dall’organismo, infatti, il piombo si può accumulare con effetti dannosi anche a basse dosi, causando malattie a livello cardio-vascolare, renale, digestivo, riproduttivo, con effetti tossici anche sul sistema nervoso.

Approfondimenti