Regolamenti del Parco

Cani: regolamento

Art. 16 Introduzione di cani e di altri animali domestici
1. È consentita l’introduzione di cani purché al guinzaglio e lungo la viabilità stradale ed escursionistica, salvo diverse previsioni approvate con provvedimento dell’Ente gestore. Sono esclusi da questa regola i cani utilizzati dai portatori di handicap, nelle operazioni di vigilanza, soccorso e per pubblico servizio, nonché i cani al seguito delle mandrie e delle greggi autorizzate al pascolo, purché gli stessi siano costantemente tenuti sotto controllo.
2. Nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo non è consentito introdurre cani nei greti e negli specchi d’acqua dei torrenti.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutti gli altri animali domestici ovvero di utilità.
4. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all’art. 55, comma 1, lettera p) della L.R. 19/2009 e s.m.i.

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