whistleblowing

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SEGNALAZIONI DI ILLECITO AI SENSI DEL D.Lgs. n. 24/2023 – WHISTLEBLOWING
In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
CHI E’ IL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)?
Il segnalante (whistleblower) è la persona fisica che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato di cui è venuta a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.
PERCHE’ SEGNALARE?
Segnalare violazioni di disposizioni normative, nazionali ed europee (intese come comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione) è espressione di senso civico e trasparenza.
Segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) tali violazioni, di cui si sia venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non è quindi delazione, ma salvaguardia dell’interesse pubblico, a tutela del pieno esercizio della cittadinanza.
CHI PUO’ SEGNALARE ? (art. 3 D.Lgs. 24/2023)
Possono effettuare una segnalazione, nell’interesse dell’integrità dell’Amministrazione:
• i dipendenti dell’Amministrazione;
• i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari ed i tirocinanti, anche se a titolo gratuito, che prestano la propria attività presso l’Amministrazione;
• i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o realizzano opere a favore dell’Amministrazione;
• i titolari di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l’Amministrazione.
I soggetti elencati possono effettuare le segnalazioni:
• ancor prima dell’inizio del rapporto giuridico con l’Amministrazione, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
• durante il periodo di prova;
• in pendenza del rapporto giuridico con l’Amministrazione;
• successivamente alla conclusione del rapporto giuridico se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
COSA SI PUO’ SEGNALARE? (art. 2 D.Lgs. 24/2023)
La segnalazione deve riguardare informazioni sulle violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell’Unione europea commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse all’interno della struttura organizzativa, ledendo l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico.

Possono essere oggetto di segnalazione sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che possano prevedersi sulla base di elementi concreti nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni. Si tratta di comportamenti, atti od omissioni che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo n.231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare;
  • sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica;
  • protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno, come ad esempio le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato;
  • • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

QUALI BASI DEVE AVERE UNA SEGNALAZIONE?

Al momento della segnalazione la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere. La segnalazione deve contenere la descrizione della violazione e può essere supportata da idonea documentazione e da informazioni che consentano lo svolgimento delle verifiche istruttorie. Le segnalazioni devono essere chiare e circostanziate; sono inammissibili le segnalazioni basate su indiscrezioni, circostanze generiche, eventi non verificabili ovvero corredate da documentazione non appropriata. Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento e quelle di dominio pubblico.

In ogni caso, qualora il whistleblower rivesta la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni ed esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno ai sensi degli artt. 331 c.p.p. e 361 e 362 c.p.

COSA NON SI PUO’ SEGNALARE? (art.1 D.Lgs. 24/2023)

Non possono costituire oggetto di segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile e che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

COME FARE UNA SEGNALAZIONE?

La segnalazione può essere effettuata tramite:

• il canale interno attivato presso l’ente (art. 4 D.Lgs. 24/2023),

• il canale esterno di segnalazione attivato presso ANAC che può essere utilizzato solo laddove si verifichino particolari condizioni, specificamente previste dal legislatore (art. 7 D.Lgs. 24/2023),

• la divulgazione pubblica al ricorrere di determinate condizioni, per il cui dettaglio e approfondimento si rimanda alle previsioni di cui all’art. 15 del D.Lgs. 24/2023 ed alle Linee Guida ANAC di cui alla delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

COME DEVE ESSERE EFFETTUATA LA SEGNALAZIONE?
La segnalazione deve essere quanto più possibile circostanziata al fine di consentirne la trattazione da parte dei soggetti legittimati; è necessario che risultino chiare:
• le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
• la descrizione del fatto;
• le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui sono attribuibili i fatti segnalati.
Ove la segnalazione non risultasse adeguatamente circostanziata, i soggetti preposti alla gestione della stessa, possono chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o, anche di persona, nel caso in cui il segnalante abbia richiesto un incontro.
Le segnalazioni anonime, se adeguatamente circostanziate, sono equiparate a quelle ordinarie e conseguentemente trattate.
Le segnalazioni, anche se inviate in forma anonima in prima istanza, potranno essere successivamente integrate con le generalità del segnalante ai fini di acquisire l’eventuale tutela legale.
COME FARE UNA SEGNALAZIONE INTERNA AL RPCT – (art. 4 del d.lgs. 24/2023)
Il Sistema di whistleblowing adottato dall’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese, conformemente alla legislazione vigente, prevede che la segnalazione interna debba essere indirizzata al RPCT.
Qualora le segnalazioni riguardino condotte tenute dal RPCT, ricorrendo una situazione di conflitto in interessi, le stesse vengono trattate dal Direttore dell’Ente in quanto soggetto sovraordinato.
Le modalità operative per inviare la segnalazione prevedono due differenti canali di trasmissione:
• La piattaforma informatica (canale prioritario) → Accessibile al seguente link:
https://entegestioneareeprotetteappenninopiemontese.whistleblowing.it/#/
Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:
➢ la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima.
➢ la segnalazione viene ricevuta e gestita dal Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione (RPCT);
➢ al termine della segnalazione, il segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione.
• Consegna tramite Servizio Postale (canale non preferenziale)
Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:
➢ Il segnalante invia la propria segnalazione all’indirizzo dell’Ente di gestione delle Aree protette Appennino piemontese – Protocollo Generale – Via Umberto I, 51 – Salita Poggio – 15060 Bosio (AL) in busta chiusa e sigillata recante la dicitura “Riservata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza” od altra equivalente avendo cura di non indicare i propri dati personali sul plico esterno.
Nel caso in cui il segnalante intendesse rivelare la propria identità dovrà inserire nella stessa busta un’altra busta chiusa, che deve recare al suo interno un biglietto con indicate le proprie generalità (nome, cognome, indirizzo, sede di lavoro, numero di telefono, indirizzo e-mail o pec).
Nel caso in cui, invece, il segnalante non intendesse rivelare la propria identità dovrà avere cura di indicare le modalità con le quali il ricevente potrà comunicare con lui. Il RPCT avrà cura di custodire le predette segnalazioni, insieme a tutta la documentazione pervenutagli, in un armadio chiuso a chiave nel proprio ufficio, con l’accortezza di separare i dati identificativi del segnalante dalla restante documentazione.
➢ Appuntamento con RPCT (canale di segnalazione orale)
Alla luce delle disposizioni normative a tutela dell’identità del segnalante, si ritiene di escludere la possibilità di segnalazione mediante posta elettronica, sia essa personale o istituzionale, ordinaria certificata, in quanto modalità non sicure sotto il profilo della protezione e sicurezza delle informazioni e dei dati trasmessi, in particolare per la mancanza di un adeguata cifratura degli stessi.
COSA SUCCEDE DOPO CHE LA SEGNALAZIONE E’ STATA INVIATA?
• il RPCT rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
• se ritenuto necessario, il RPCT può chiedere integrazioni utili alla trattazione della segnalazione;
• il RPCT è tenuto a fornire riscontro al segnalante entro 3 mesi dalla data di ricevimento della segnalazione.
COME FARE UNA SEGNALAZIONE ESTERNA AD ANAC
Il segnalante (whistleblower) può effettuare una segnalazione esterna, mediante il canale istituito da ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
• non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto;
• il whistleblower ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
• il whistleblower ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
• il whistleblower ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Le modalità e tempistiche nella gestione delle segnalazioni esterne sono illustrate dall’Autorità stessa nell’ambito del proprio canale di segnalazione.
Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio “whistleblowing”: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing
QUALI SONO LE TUTELE E LE MISURE DI SOSTEGNO PER IL WHISTLEBLOWER?
Al segnalante e agli altri soggetti previsti si applicano le misure di protezione stabilite dal D. Lgs. n. 24 del 2023 quando ricorrono le condizioni generali riportate (al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo previsto dal decreto; la segnalazione è stata effettuata secondo le procedure previste). I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
Le misure di protezione sono le seguenti:
1) Riservatezza
Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L’identità della persona segnalante – e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi la sua identità – non può essere rivelata, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. È garantita la massima riservatezza anche dell’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione del procedimento avviato in ragione della segnalazione stessa. La segnalazione è sottratta per legge all’accesso documentale e a quello civico generalizzato.
In ogni caso, la raccolta dei dati personali è effettuata fornendo idonee informazioni ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché adottando misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
Laddove dalla segnalazione emergessero profili di rilievo penale e di danno erariale, l’Ente APAP provvederà a trasmettere la segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie e, laddove, queste ultime dovessero richiedere i dati identificativi del segnalante, l’Ente è tenuto a fornire tale indicazione.
2) Divieto di ritorsioni
I soggetti che beneficiano delle misure di protezione non possono subire alcuna ritorsione, consistente in qualsiasi comportamento, atto od omissione – anche solo tentato o minacciato – posto in essere in ragione della segnalazione, che provochi o possa provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
La competenza a ricevere e gestire le comunicazioni di ritorsioni da parte del segnalante e degli altri soggetti sottoposti a tutela è dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), alle cui indicazioni ed approfondimenti si rinvia (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing).
Esempi non esaustivi di comportamenti ritorsivi (articolo 17, comma 4 del D.Lgs. n. 24 del 2023) sono: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti, la retrocessione di grado o la mancata promozione, il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro, la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa, la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo, il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine.
Nell’ambito dei procedimenti aventi ad oggetto l’accertamento dei suddetti comportamenti, atti od omissioni, si presume che gli stessi siano stati causati dalla segnalazione e l’onere della prova contraria è a carico di colui che ha posto in essere i comportamenti ritorsivi.
Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto (diverso da quello professionale forense e medico) o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.
Ciò se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, il segnalante aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.
ALTRI SOGGETTI TUTELATI (art. 3, comma 5 D.lgs. 24/2023)
Il divieto di misure ritorsive e, in generale, tutte le misure di protezione (artt. 16-22 d.lgs. 24/2023) si applicano anche ai seguenti soggetti aventi un rapporto qualificato con la persona segnalante:
• ai facilitatori vale a dire coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
• alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
• ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
• agli enti di proprietà della persona segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa oppure per cui tale persona presta la sua attività lavorativa.

PERDITA DELLE TUTELE (art. 16, comma 3, D.lgs. 24/2023)
La tutela e protezione della persona segnalante non è garantita quando, in correlazione alla segnalazione whistleblowing sia stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali ipotesi alla persona segnalante o denunciante è irrogata dall’Amministrazione una sanzione disciplinare.
TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ed in base alle disposizioni contenute nel Sistema privacy dell’Ente.
Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.