Decreto Legislativo 33/2013

Costi contabilizzati

Art. 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli

utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5,

pubblicano:

a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente

sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e

il relativo andamento nel tempo;

Art. 10

Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’

5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonche’ del

conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche

amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi

erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo

10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le

amministrazioni provvedono altresi’ alla contabilizzazione dei costi

e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al

personale per ogni servizio erogato, nonche’ al monitoraggio del loro

andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi

dell’articolo 32.

 

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