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RIPRISTINO AMBIENTALE ALLA LAVAGNINA: OTTENUTA LA COLLABORAZIONE ANCHE DI ARPA PIEMONTE

L’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino Piemontese, in qualità di organo consultivo, continua le attività propedeutiche di supporto all’approvazione del Piano d’Azione da parte della Provincia di Alessandria.

Come noto infatti l’Ente sarà chiamato a esprimere un parere vincolante alla Provincia di Alessandria quale Autorità competente per l’emanazione del provvedimento, che conterrà le disposizioni obbligatorie per il ripristino ambientale da parte dell’operatore in merito a quanto accaduto nell’area Lavagnina, in Comune di Casaleggio Boiro.

A tal proposito l’Ente ha richiesto e ottenuto il supporto tecnico e la collaborazione di Arpa Piemonte.

Il parere riporterà la valutazione delle risultanze istruttorie sulla base dei dati disponibili e dei sopralluoghi sul campo effettuati congiuntamente da Arpa Piemonte e l’Ente Parco che hanno consentito di raccogliere elementi tecnico-scientifici di dettaglio.

La procedura per l’individuazione della Misure di Ripristino è prevista dall’articolo 50 della legge regionale 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità.” in conformità ai principi della Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale e ai sensi del Decreto legislativo 152/2006 “Norme in materia ambientale”.

ll Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità individua una responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale nel caso in cui gli interventi siano stati realizzati in difformità dal giudizio di valutazione di incidenza o in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione contenuti nelle schede descrittive delle aree della rete Natura 2000.

L’art 50 comma 1 della legge regionale 19/2009 prevede quindi l’obbligo del ripristino, a cura e spese del responsabile, da eseguirsi in conformità alle disposizioni contenute in apposito provvedimento adottato dalle Province territorialmente competenti.

La Direttiva 2004/35/CE prevede inoltre che l’Autorità competente imponga all’operatore, in uno spirito di collaborazione, di adottare le necessarie misure di riparazione effettiva che possono essere primarie, complementari e compensative.

Per riparazione primaria si intende qualsiasi misura che riporta le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle o verso le condizioni originarie; riparazione complementare qualsiasi misura intrapresa in relazione a risorse e/o servizi naturali per compensare il mancato ripristino completo delle risorse e/o dei servizi naturali danneggiati; riparazione compensativa qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali dalla data del verificarsi del danno fino a quando la riparazione primaria non abbia prodotto un effetto completo.